Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità. Legge 4 agosto 2017, n. 124 – art. 1, commi 125-129
Le erogazioni pubbliche ricevute dalle imprese sono oggetto di
monitoraggio e pubblicità, a partire da quanto ricevuto dal 2018 in poi.
La Legge n.124/2017 ha introdotto l’obbligo di dare evidenza di
“sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e natura,
privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” ricevuti
dalla Pubblica Amministrazione, sopra la soglia di 10.000 euro, secondo
il criterio di cassa.
Questo obbligo vale per tutti i contribuenti che svolgono attività d’impresa ai sensi dell’art. 2195 del codice civile.
In
particolare, per le micro-imprese, le imprese individuali, le società
di persone e le SRL con bilancio in forma abbreviata, le informazioni
relative ai contributi pubblici ricevuti dovranno essere riportate sui
siti internet o sui portali digitali delle Associazioni di categoria,
entro il 30 giugno di ogni anno. In caso di omissione, è prevista una
sanzione minima di 2.000 euro e l’eventuale disconoscimento del
contributo.
Invitiamo tutti gli imprenditori a verificare l’entità delle agevolazioni percepite per capire se sussiste l’obbligo di pubblicazione, consultando la pagina del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA): RNA Trasparenza Aiuti In caso di omissione è prevista una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti con un minimo di €. 2.000. Decorsi 90 giorni senza che siano stati osservati gli obblighi di pubblicazione, è stabilita la restituzione integrale dei contributi ai soggetti eroganti. Confartigianato Forlì Federimprese mette gratuitamente a disposizione un proprio spazio web alle imprese che intendono adempiere a questi obblighi di trasparenza col tramite dell’Associazione, previa compilazione della scheda allegata. Per ogni informazione l’Ufficio Credito è a vostra disposizione: credito@confartigianato.fo.it