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Tempi determinati dopo il Decreto Lavoro - i chiarimenti del Ministero

Con circolare n. 9 del 09 ottobre 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito a quanto previsto per i tempi determinati, dal Decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, al fine di garantire l'uniforme applicazione delle nuove disposizioni.


Al comma 1 dell'art. 19 del D.lgs. n. 81/2015 sono state inserite le nuove lettere a) e b) con le quali si è voluto valorizzare la contrattazione collettiva nell'individuazione della causale che consente di apporre un termine superiore ai 12 mesi.

Di fatto nella lettera a) viene previsto di individuare la causale tra quelle presenti nel CCNL di riferimento, in assenza delle previsioni di cui alla lettera a) vi è la lettera b) la quale introduce la possibilità di individuare una causale tra le parti, di natura tecnica, organizzativa o produttiva.

Tale causale però ha validità solo temporanea, entro la data del 30 aprile 2024, in quanto i CCNL dovranno essere adeguati alla nuova disciplina del tempo determinato. La circolare in esame specifica che tale data è da intendersi riferita come alla stipula del contratto di lavoro, la cui durata, pertanto, potrà anche andare oltre il 30 aprile 2024.

Altra importante modifica al contratto a termine è stata aggiunta in sede di conversione del decreto-legge, di fatto con l'inserimento del comma 1-ter all'art.24 viene previsto che, ai fini del raggiungimento del limite massimo di dodici mesi acausali si debba tenere conto unicamente dei contratti stipulati a decorrere dal 05 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

La circolare specifica che l'espressione "contratti stipulati" utilizzata è riferita sia ai rinnovi di precedenti contratti a termine sia alle proroghe di contratti già in essere.

Per cui, per effetto di tale previsione, a decorrere dal 5 maggio 2023 i datori di lavoro potranno liberamente fare ricorso al contratto a termine per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi, senza necessità di indicare le causali previste dall'art. 19, comma 1.

Occorre però ricordare che il decreto-legge ha lasciato inalterato il limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati tra un datore di lavoro ed uno stesso lavoratore, che resta di massimo 24 mesi, salvo diverse disposizioni previste dai CCNL.