TARGA PROVA - aggiornato il Regolamento di semplificazione
Il Ministero dell’Interno, con circolare 15826 del 22 maggio u.s., ha impartito istruzioni applicative su alcuni aspetti relativi all’autorizzazione per la circolazione di prova, a seguito delle novità normative introdotte dal DPR 229 del 21-12-2023 e delle relative indicazioni del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
In sintesi, le novità riguardano:
l’introduzione di un numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ad ogni titolare;
la conferma della possibilità che l’autorizzazione sia rilasciata anche per il tramite dei soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
l’obbligo per il richiedente di comprovare, al momento del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione, l'effettivo esercizio dell'attività e il numero di dipendenti occupati e di collaboratori con contratto di agenzia;
l’introduzione di un termine massimo per il rinnovo (sei mesi dalla scadenza);
la previsione della non cedibilità dell’autorizzazione che è personale;
l’espressa previsione della validità dell’autorizzazione limitata al territorio nazionale, salvo accordi di reciprocità con altri Stati;
l’espressa previsione della revocabilità dell’autorizzazione da parte dell’UMC al venire meno dei presupposti che ne hanno determinato il rilascio;
la restrizione del novero dei soggetti che possono utilizzare l’autorizzazione per la circolazione di prova;
le modalità di alloggiamento della targa su un veicolo già immatricolato.
La circolazione di prova e l’uso della relativa targa è consentita esclusivamente per uno degli scopi indicati dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 121/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 156/2021, cioè per esigenze connesse a:
prove tecniche, sperimentali o costruttive;
dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.
Per tali esigenze, l’autorizzazione può essere rilasciata ai soggetti indicati nel DPR 474/2001, cioè a:
a) fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
b) fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
c) fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
d) esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
Per una approfondita disamina della norma si allega la circolare.