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Strutture ricettive e locazioni - Codice Identificativo Nazionale

Il Codice identificativo nazionale (CIN) è assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo, alle unità immobiliari a uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.


Il rilascio del CIN dovrà essere richiesto dal titolare della struttura ricettiva, tramite istanza telematica.

I soggetti che gestiscono unità immobiliari destinate a locazioni per uso turistico o locazioni brevi, nonché strutture alberghiere ed extra-alberghiere, saranno obbligati ad esporre il CIN all’esterno dell’immobile in cui si svolge l’attività e a indicarlo in qualsiasi tipologia di annuncio.

Coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, avranno l’obbligo di indicare il CIN in qualsiasi tipologia di annuncio.

Le unità immobiliari dovranno essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti. Necessario, inoltre, possedere estintori portatili accessibili in prossimità degli accessi e delle aree di maggior pericolo. Dovrà essere presente un estintore per ogni 200 mq di superficie e comunque uno ogni piano dell’edificio.

In caso di mancato rispetto degli obblighi di sicurezza, sono previste sanzioni.

In particolare:

  • per la mancanza del CIN è prevista una sanzione che può andare da 800 a 8.000 €;
  • per la mancata esposizione del CIN è prevista una sanzione da 500 a 5.000 €;
  • per la mancanza dei requisiti di sicurezza è prevista una sanzione da 600 a 6.000 €;
  • per l’affitto di oltre 4 immobili senza la preventiva presentazione della SCIA è prevista una sanzione da 2.000 a 10.000 €.

Le sanzioni non trovano applicazione nel caso in cui lo stesso fatto sia sanzionato dalla normativa regionale.