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Stipendi pignorabili dalla P.A.

La Legge di Bilancio 2025, al comma 84, introduce una nuova disposizione in materia di pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, viene inserito il nuovo comma 1-bis, all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 che riduce da 5.000 a 2.500 euro l’importo minimo dello stipendio, o di emolumenti simili, sopra il quale le Amministrazioni Pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica potranno “bloccare” il pagamento, nel caso in cui il beneficiario fosse inadempiente nei confronti dello Stato.

L' art. 48 - bis del D.P.R. 602/1973, al comma 1, stabilisce che, le Amministrazioni Pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, devono verificare, anche in via telematica, che il beneficiario non abbia debiti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari ad almeno 5.000 euro. Se l’esito della verifica effettuata è affermativo, le Amministrazioni Pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica non potranno procedere al pagamento e dovranno segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.