Decreto Alluvione - le sospensioni dei termini e dei contributi
Dal 2 giugno 2023 è entrato in vigore il D.L. 61/2023 contenente “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023”, di seguito specifichiamo le sospensioni previste:
- Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi
Dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 è prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o la sede legale ovvero la sede operativa nei territori colpiti dall'alluvione.
Sono altresì sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; la sospensione si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli art. 23 e 24 del D.P.R. n°600 del 1973 e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti in qualità di sostituto di imposta.
Un ulteriore sospensione riguarda i termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per contro di aziende e clienti non operanti nei territori stessi.
I versamenti e gli adempimenti sospesi devono essere effettuati in un unica soluzione entro il 20 novembre 2023, senza l’applicazione di sanzioni e interessi. Per i versamenti non è contemplata la possibilità di pagare in forma rateale ma solo in unica soluzione.
- Sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi
Nei confronti dei soggetti che
alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio
ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori
alluvionati, per il il periodo che va dal 1° maggio 2023 al 31
agosto 2023, sono sospesi tutti i termini ordinari o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a
procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data
del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi
inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la
presentazione della domanda di partecipazione a procedure
concorsuali, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati
con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la
gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio
dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023.
L'elenco dei territori alluvionati a cui si fa riferimento per le sospensioni viene riportato in allegato.