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Decreto Alluvione - le sospensioni dei termini e dei contributi

Dal 2 giugno 2023 è entrato in vigore il D.L. 61/2023 contenente “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023”, di seguito specifichiamo le sospensioni previste:


- Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi

Dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 è prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o la sede legale ovvero la sede operativa nei territori colpiti dall'alluvione.

Sono altresì sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; la sospensione si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli art. 23 e 24 del D.P.R. n°600 del 1973 e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti in qualità di sostituto di imposta.

Un ulteriore sospensione riguarda i termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per contro di aziende e clienti non operanti nei territori stessi.

I versamenti e gli adempimenti sospesi devono essere effettuati in un unica soluzione entro il 20 novembre 2023, senza l’applicazione di sanzioni e interessi. Per i versamenti non è contemplata la possibilità di pagare in forma rateale ma solo in unica soluzione.

- Sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi

Nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati, per il il periodo che va dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, sono sospesi tutti i termini ordinari o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023.

L'elenco dei territori alluvionati a cui si fa riferimento per le sospensioni viene riportato in allegato.

Allegati