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Proventi derivanti dallo "scambio sul posto"

I proventi derivanti dallo "scambio sul posto" di impianti fotovoltaici a uso domestico costituiscono redditi diversi da assoggettare a IRPEF ai sensi dell' art. 67, comma 1, lettera i), del TUIR.

Tale qualificazione reddituale era già stata precisata nella risoluzione n. 88/E del 25 agosto 2010 nella quale l’Agenzia delle Entrate, dopo aver chiarito che “la tariffa omnicomprensiva [...] si configura come corrispettivo essendo corrisposta unitariamente a fronte dell’immissione in rete dell’energia elettrica prodotta e non autoconsumata”, specificava anche che, ai fini fiscali, la tariffa percepita dai suddetti soggetti assuma rilevanza solo ai fini delle imposte dirette (e non dell’IVA), come reddito.

Con il D.M. 21 gennaio 2025 , il Ministero dell’Economia e delle finanze ha infatti previsto che, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (modelli Redditi PF e 730), il Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE) comunichi all'Agenzia delle Entrate l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio, nell'ambito del servizio di "Scambio sul posto", derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessità dell'abitazione o dell'edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati.