Pace Contributiva
La Pace Contributiva consente ai lavoratori di riscattare, a titolo oneroso, i contributi nei periodi di non lavoro tra un’occupazione e l’altra. Tale istituto è vantaggioso per chi ha avuto interruzioni lavorative e permette di valorizzare i periodi scoperti da contribuzione (Inps circolare n. 69 del 2024).
La misura offre ai lavoratori la possibilità di aggiungere fino a 5 anni alla propria carriera contributiva, i benefici sono:
- Raggiungere prima il diritto a pensione
- Incrementare il massimale contributivo per un assegno di pensione più alto.
I riscatti vengono infatti considerati sia ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, sia per la misura.
La domanda può essere presenta da tutti i contribuenti iscritti a qualsiasi gestione previdenziale INPS. Gli iscritti devono collocarsi nel sistema contributivo “puro” cioè devo avere contributi versati solo a partire dal 1 gennaio 1996.
E' possibile riscattare tutti i “buchi contributivi” collocati tra un rapporto di lavoro e l’altro (ad es. aspettative, disoccupazione, periodi di inattività, studi non riscattabili) fino ad un massimo di 5 anni anche non consecutivi, collocati nell’arco temporale tra il 1/1/1996 e il 31/12/2023. Sono esclusi periodi coperti da contratto di lavoro privi del versamento da parte del datore di lavoro, periodi di contribuzione figurativa come la maternità o il servizio militare, periodi già coperti da contribuzione nella cassa specifica e negli altri fondi previdenziali, e periodi precedenti alla prima occupazione.
L'onere contributivo richiesto sarà proporzionale alla retribuzione e al tipo di lavoro svolto al momento della domanda. Il calcolo verrà effettuato applicando l’aliquota di riferimento alla media delle retribuzioni dei 12 mesi precedenti alla richiesta e moltiplicando il risultato per gli anni da riscattare.
Per il versamento dell’onere da riscatto è previsto sia il pagamento in un’unica soluzione sia la rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, senza interessi. Il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.