
Obbligo di tracciabilità spese vitto, alloggio e viaggio
La legge di Bilancio 2025, articolo 1, commi 81-83, introduce una “stretta”, ai fini della deducibilità dal reddito di impresa, di lavoro autonomo e dall’IRAP, delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente (NCC). Le stesse sono deducibili solo se sostenute con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
La medesima disposizione trova applicazione anche in caso di sostenimento di spese di rappresentanza.