
Cassa integrazione per temperature elevate
L'Inps con messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023 riassume quanto previsto in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza di temperature elevate.
E' possibile fare richiesta, da parte del datore di lavoro, al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigradi. Va, tuttavia, ricordato che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.
L'Istituto specifica che costituiscono un elemento di rilievo per una positiva valutazione dell’integrabilità della causale sia la tipologia di lavorazione in atto che le modalità con le quali la stessa viene svolta.
In sostanza, la valutazione farà riferimento non solo al gradiente termico ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori.
L’INPS rammenta infine che è legittimo il ricorso all’ammortizzatore anche in quei casi in cui sia il responsabile della sicurezza dell’azienda, nell’espletamento delle sue funzioni, a disporre la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori.
Si fa infine presente che anche FSBA ha previsto, per i casi sopra riportati, la possibilità per i datori di lavoro di fare domanda di Assegno Ordinario.