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Mancata notifica via PEC

L'avvento della Posta Elettronica Certificata (PEC) ha indubbiamente rivoluzionato il mondo delle comunicazioni, offrendo un canale sicuro e tracciabile per lo scambio di documenti con valore legale. La sua introduzione ha portato notevoli vantaggi in termini di velocità ed efficienza, semplificando le procedure di notifica degli atti processuali e di tutta una serie di atti amministrativi emessi dalla Pubblica Amministrazione. Tuttavia, il suo utilizzo ha anche evidenziato alcune criticità, in particolare sulla validità delle notifiche in caso di mancata consegna.

La sentenza n. 28452 del 5 novembre 2024, ha posto fine una volta per tutte ai contrasti interpretativi e viene confermato che:

"La notificazione a mezzo PEC […] non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (“RdAC”).

Le Sezioni Unite motivano la loro decisione evidenziando che il perfezionamento della notifica PEC richiede un di più rispetto al mero invio del messaggio. L'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario è fondamentale per garantire il suo diritto di difesa.

Tuttavia, viene anche sottolineato che la "casella piena "non può essere utilizzata come espediente per eludere la notifica: Il destinatario ha l'onere di gestire la propria casella PEC in modo diligente, evitando la saturazione e garantendo la ricezione dei messaggi.

Ciò comporta un principio di salvaguardia del procedimento di notifica: in caso di mancata consegna per "casella piena", il notificante, per evitare decadenze, dovrà procedere a nuova notifica attraverso le forme ordinarie, previste dagli artt. 137 e ss. c.p.c.. Tuttavia, potrà beneficiare della data della ricevuta di accettazione come prova dell'avvio tempestivo del processo di notifica.

Pertanto, il mancato assolvimento dell'onere di diligenza nella gestione della casella PEC da parte del destinatario non può ricadere sul notificante. La RdA, in questo contesto, assume quindi un'importanza fondamentale come "ancora temporale" in situazioni in cui la notifica PEC non si perfeziona, tutelando il mittente e consentendogli di dimostrare la propria buona fede e la tempestività dell'azione intrapresa.