Gli emendamenti proposti da Confartigianato alla Legge di Bilancio
Sul testo del disegno di legge di Bilancio 2025 (AC 2112-bis) la Confederazione ha proposto numerose modifiche, anche in campo fiscale. Nello specifico, gli ambiti di intervento con una breve descrizione degli emendamenti proposti (forniti in allegato). 1. DETRAZIONI EDILIZIE La Confederazione ha proposto una proroga per un ulteriore triennio (2025-2027) delle vigenti detrazioni edilizie ordinarie nelle misure del 50-65%, 70-75% ed 80-85% (ecobonus, ristrutturazione edilizia, sismabonus, bonus casa) in alternativa alla generalizzata riduzione prevista nel disegno di legge di Bilancio. Oltre alla proroga per il bonus verde per un ulteriore anno, è stata anche richiesta la soppressione della limitazione del perimetro di applicazione del superbonus 65% ai soli interventi già avviati anteriormente al 15 ottobre 2024. Infine, richiesta la facoltà di ripartizione delle detrazioni edilizie ordinarie e del bonus barriere architettoniche in un numero di quote inferiore a 10 e superiore a 3. Un ulteriore emendamento propone la riduzione da 10.000 euro a 2.000 euro della sanzione prevista per la nuova comunicazione di monitoraggio delle spese relative al superbonus sostenute alla data del 30 marzo 2024, nonché quelle che saranno presumibilmente sostenute nel 2024 e 2025; inoltre è chiesto di sopprimere la decadenza dall’agevolazione nel caso in cui la comunicazione sia omessa. 2. COMUNICAZIONE DI OPZIONE DI SCONTO O CESSIONE DEI CREDITI – RIAPERTURA DEL TERMINE PER LE SOSTITUZIONI Proposto un emendamento per riconoscere una limitata finestra temporale, di soli 30 giorni, che potrebbe consentire la regolarizzazione di errori sostanziali commessi su comunicazioni di opzione i cui termini di presentazione sono già scaduti a condizione, comunque, che il credito d’imposta non sia superiore a quello dell’originaria comunicazione. Ciò in quanto con la fissazione al 4 aprile 2024 del termine di invio delle comunicazioni di opzione per lo sconto/cessione (D.L. 39/2024) era stata di fatto disconosciuta la possibilità di sostituire o annullare le medesime comunicazioni entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, come previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 121, comma 7, D.L. 34/2020. Di conseguenza, non è stato possibile correggere molte comunicazioni di cessione che presentavano errori e che oggi, con l’impossibilità di avvalersi della remissione in bonis porterebbe in molti casi alla perdita dell’agevolazione. Analoga possibilità viene proposta ai soggetti che, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni, hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, lett. b), D.L. 34/2020 inviando la relativa comunicazione entro il 28 maggio 2024 (data antecedente il divieto introdotto dal D.L. 39/2024 in sede di conversione in legge). 3. IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI Proposta una disposizione che ripristini l’originario ambito soggettivo del tributo, con il doppio limite dimensionale delle imprese che, congiuntamente, realizzano nel corso dell’anno precedente un ammontare complessivo di ricavi (ovunque prodotti) almeno pari a 750 milioni di euro e un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a 5,5 milioni di euro. In subordine, nel rispetto della ratio dell’originaria normativa concepita per i grandi operatori del web, è stato proposto quanto meno di escludere dall’applicazione del tributo le imprese di piccole e medie dimensioni, che realizzano ricavi da servizi digitali non superiori a euro 5.164.569. 4. ENTI NON COMMERCIALI (ENC): PROROGA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGIME IVA – MODELLO EAS – DICHIARAZIONE IMU Diverse le proposte per il mondo associativo: in vista dell’organica revisione dell’IVA prevista dalla legge di riforma fiscale (L. 111/2023), è stato proposto di sospendere l’entrata in vigore del nuovo regime di esenzione a cui sono ricondotte le operazioni rese, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona a fronte del pagamento di corrispettivi specifici (che, diversamente, dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2025). Per l’analoga esigenza di sistematicità con i principi esposti nella legge delega di riforma fiscale, è stato anche proposto di abrogare le disposizioni che prevedono l’obbligo di trasmissione telematica del modello EAS, con cui gli enti di tipo associativo attestano il possesso degli specifici requisiti al fine di individuare il conseguente trattamento tributario dei corrispettivi, quote e contributi degli stessi. Infine, per esigenze di semplificazione, è stato richiesto di eliminare l’obbligo di presentazione annuale della dichiarazione IMU per gli ENC anche nell’ipotesi in cui non siano intervenute variazioni nelle condizioni di esonero per le quali è già stata presentata la dichiarazione. 5. REVERSE CHARGE – SPLIT PAYMENT - RITENUTA SUI BONIFICI – LIMITE DI COMPENSAZIONE CREDITI IVA Riproposta l’abrogazione ed il ridimensionamento di diverse misure antifrode ormai divenute anacronistiche a seguito dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica a regime dal 2019 ed ulteriormente esteso ai soggetti forfetari dal 1° gennaio 2024: abrogazione del reverse charge e dello split payment, riduzione al 2% della ritenuta sui bonifici relativa a detrazione edilizie, innalzamento da 5.000 euro a 30.000 euro della possibilità di compensazione dei crediti IVA senza necessità di apposizione del visto di conformità. Il corretto ed efficiente impiego dei dati da parte dell’Amministrazione ed acquisiti con la fatturazione elettronica, oltre che con la memorizzazione dei corrispettivi trasmessi telematicamente, anche coniugato con l’utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale, può ormai costituire un valido strumento per l’esecuzione di puntuali controlli in materia di versamenti IVA. 6. RT COLLEGATI AL POS: INTRODUZIONE DI UN CREDITO D’IMPOSTA A fronte del nuovo obbligo, in vigore dal 2026, con cui è imposto che il RT consenta la piena integrazione ed interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, è richiesto il riconoscimento di un contributo, escluso da tassazione, qualora si renda necessaria l’acquisizione di un nuovo strumento o l’adeguamento di quello già esistente. Il beneficio, concesso anche sotto forma di credito d’imposta, è stato proposto nella misura del 50% della spesa sostenuta, per un massimo di euro 500 in caso di acquisto e di euro 100 in caso di adattamento, per ogni strumento. 7. RAPPRESENTANTE DEL MEF NEGLI ORGANI DI CONTROLLO DELLE SOCIETA’ CHE RICEVONO CONTRIBUTI PUBBLICI - ABROGAZIONE Proposta l’abrogazione della disposizione che impone l’obbligo della presenza di un rappresentante del MEF negli organi di controllo delle società, enti organismi o fondazioni, che ricevono contributi pubblici significativi in prima istanza stabiliti nella misura di 100 mila euro. 8. CREDITO D’IMPOSTA ZES – ELIMINAZIONE DEL LIMITE MINIMO DI INVESTIMENTO Proposta una modifica della normativa che, nell’ambito del credito d’imposta ZES Unica, esclude l’eleggibilità di progetti di investimento il cui importo complessivo sia inferiore ai 200.000 euro. Inoltre, la proposta tende anche a sopprimere il vincolo della novità per gli immobili strumentali il cui acquisto consente di valorizzare strutture esistenti senza consumo di suolo. 9. DETASSAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AI SOGGETTI CHE HANNO ADERITO ALLA PROCEDURA PER IL RIVERSAMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA IN RICERCA E SVILUPPO Proposta una disposizione finalizzata a riconoscere la non imponibilità del contributo in conto capitale per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L. 145/2013. 10. ESTROMISSIONE DELL’IMMOBILE POSSEDUTO DALL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE Replicando l’analoga facoltà riconosciuta, da ultimo, con la legge di Bilancio 2023, viene proposta la possibilità di escludere dal patrimonio dell’impresa individuale gli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2024, assegnandoli all’imprenditore entro il 31 maggio 2025 dietro pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP. |