Le modifiche alle detrazioni per interventi edilizi
In generale, le detrazioni spettanti per gli interventi edili vengono fortemente ridotte; di assoluta novità la differenziazione delle aliquote per l’abitazione principale del proprietario o titolare del diritto reale di godimento. Esclusa da ogni agevolazione fino al 2027 la sostituzione delle caldaie se alimentate a combustibili fossili. Nessuna proroga per il bonus verde.
Nel dettaglio, le singole misure.
a) Ristrutturazione edilizia (art. 16-bis TUIR): Il comma 54 interviene sull’articolo 16-bis TUIR,
prevedendo che la riduzione al 30% della detrazione per ristrutturazione edilizia (che
sarebbe dovuta entrare in vigore dal 1° gennaio 2028), è anticipata al 1° gennaio 2025.
Invariato il termine finale, fissato al 31 dicembre 2033. Dal 1° gennaio 2025 il tetto di spesa
è stabilito a 48.000 euro. In tale contesto, sono previste tuttavia delle misure più elevate per
il periodo 2025-2027, relativamente ad alcune fattispecie (come di seguito indicato).
b) Ecobonus (art. 14 DL 63/2023): il comma 55, lett. a), interviene sull’ecobonus (scadente al
31/12/2024 nelle differenti misure del 50%, 65%, 70%-75%, 80%-85%), prevedendone la
proroga per gli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura unica del:
- 36% per le spese sostenute nel 2025; innalzata al 50% se la spesa è sostenuta dal
proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 30% per le spese sostenute nel 2026 e nel 2027; innalzata al 36% per la spesa
sostenuta dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione
principale.
c) Ristrutturazione edilizia (art. 16 DL 63/2013): il comma 55, lett. b), interviene sul bonus
“ristrutturazione” (scadente al 31/12/2024 nella misura del 50%), prevedendone
l’applicazione con le seguenti misure:
- 36% per le spese sostenute nel 2025; innalzata al 50% se la spesa è sostenuta dal
proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale.
- 30% per le spese sostenute nel 2026 e nel 2027; innalzata al 36% per la spesa
sostenuta dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione
principale.
d) Escluse da ogni agevolazione, nel triennio 2025-2027, le spese per gli interventi di
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate
a combustibili fossili: il divieto è ora contenuto negli articoli 14 e 16 DL 63/2013.
e) Sismabonus (art. 16 DL 63/2013): analogamente all’ecobonus e al bonus ristrutturazione
edilizia, le medesime aliquote sono previste anche per il sismabonus e sismabonus
acquisti. In particolare, l’agevolazione è applicata nella misura del:
- 36% per le spese sostenute nel 2025; innalzata al 50% se la spesa è sostenuta dal
proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
- 30% per le spese sostenute nel 2026 e nel 2027; innalzata al 36% per la spesa
sostenuta dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione
principale.
Invariati i limiti di spesa (96.000 euro).
f) Bonus mobili: prorogato per il 2025 nella misura del 50%, limite di spesa 5.000 euro.
g) Superbonus spettante nel 2025 nella misura del 65%: l’agevolazione viene mantenuta
solo per gli interventi per i quali alla data del 15 ottobre 2024 risulti presentata la CILA e/o
risulti adottata la delibera condominiale o risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del
titolo abilitativo di demolizione/ricostruzione (c. 56).
h) Superbonus e spese sostenute nel 2023: il nuovo comma 8-sexies dell’art. 119, DL
34/2020 prevede la facoltà di ripartire la detrazione in 10 anni (anziché in 4). A tal fine andrà
presentata una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione
redditi relativa al 2024 (31/10/2025), con eventuale versamento, se dovute, delle relative
imposte (senza sanzioni e interessi) entro il termine per il versamento del saldo delle imposte
sui redditi dovute il periodo d’imposta 2024 (30/06/2025).