
Lavoratrici madri - cosa prevede la Legge di Bilancio 2024
La Legge di Bilancio 2024 prevede misure specifiche per le lavoratrici madri. Con i commi 180, 181 e 182 si vuole, in via sperimentale per il triennio triennio 2024-2026, concedere un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.
La norma prevede, in favore delle lavoratrici madri a tempo indeterminato con tre o più figli, che venga riconosciuto un esonero totale della contribuzione previdenziale ed assistenziale a loro carico fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel limite massimo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile. Questo quanto previsto per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026, invece per il solo anno 2024 tale esonero contributivo trova applicazione anche in favore delle lavoratrici madri con due figli, che hanno un rapporto a tempo indeterminato, fino al compimento di dieci anni di età del figlio più piccolo.
Con circolare n. 11 del 16 gennaio 2024 l'Inps specifica che tale esonero è alternativo al beneficio che si applica sull'aliquota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti (esonero del 6% o del 7% in base alla retribuzione imponibile), in ragione dell’entità degli stessi e del massimale mensile di contribuzione esonerabile.
Si rimane comunque in attesa di ulteriore circolare Inps per istruzioni dettagliate per l'applicazione dell'esonero delle lavoratrici madri.
Si vuole inoltre ricordare che la Legge di Bilancio 2024 interviene nuovamente sul congedo parentale, di cui all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001, riconoscendo un ulteriore aumento dell’indennità prevista ai lavoratori dipendenti che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di maternità obbligatoria o il periodo di paternità.
Limitatamente all’anno 2024 la misura dell’indennità per i lavoratori con figli inferiori a 6 anni sarà infatti pari all’80% fino al limite di due mesi invece che al 30% come previsto dal D.Lgs. 151/2001.
Per i successivi anni (2025-2026) la misura dell’indennità rimarrà all’80% per il primo mese riducendosi al 60% per il secondo mese.
Si fa presente che i periodi di congedo parentale interessati dall’incremento devono essere richiesti in alternativa tra i genitori, ed entro il sesto anno di vita del bambino.