Trasporti

Istituito il RENT delle imprese titolari di licenza TAXI o NCC

Firmato, ma è in attesa di pubblicazione che avverrà nei prossimi giorni, il decreto che istituisce il Registro informatico pubblico nazionale (RENT) delle imprese titolari di licenza per il servizio TAXI e di quelle di autorizzazione per il servizio di NCC effettuati con autovettura, motocarrozzetta e natante a motore. Tale registro servirà a realizzare un quadro complessivo delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC sull’intero territorio nazionale ed a consentire una efficiente regolazione del mercato. E’ il primo dei tre decreti previsti per la riforma del settore del trasporto pubblico non di linea. Gli altri, inerenti il foglio di servizio e le piattaforme tecnologiche saranno di prossima emanazione.


Il RENT, che sarà accessibile agli operatori taxi e NCC, nonché ai Comuni, alle Motorizzazioni ed agli Organi di controllo Nazionali e Locali, conterrà tutti gli estremi delle imprese esercenti l’attività di trasporto pubblico locale non di linea e i dati relativi ai contratti stipulati.

I dati che andranno inseriti sono molteplici:

  • Denominazione, ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, legale rappresentante o titolare dell’impresa, sede legale dell’impresa;
  • Estremi della licenza;
  • Comune che ha rilasciato la licenza;
  • Estremi dell’autorizzazione;
  • Comune che ha rilasciato l’autorizzazione;
  • Indicazione per i titoli abilitativi relativi a:
    – Conseguimento a seguito di procedura concorsuale del Comune;
    – Conferimento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, a consorzi o cooperative dal titolare di licenza o autorizzazione nonché il contratto di lavoro;
    – Ritrasferimento ai sensi dell’articolo 7, comma 3, legge 15 gennaio 1992, n. 21, da consorzi o cooperative al titolare di autorizzazione o di licenza;
    – Trasferimento della licenza o autorizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
    – Eventuali provvedimenti di revoca o di sospensione;
  • Targa e telaio dell’autovettura o della motocarrozzetta immatricolata in base all’autorizzazione o alla licenza rilasciata all’impresa ovvero delle autovetture destinate all’utilizzo di auto di scorta, sostitutive, temporanee o stagionali;
  • Uso in base al quale è immatricolata l’autovettura o la motocarrozzetta;
  • Numero dei posti incluso il conducente;
  • Denominazione commerciale del veicolo;
  • Per il servizio di noleggio con conducente, sede della rimessa e sedi operative nonché punti di imbarco o di sbarco per i natanti a motore;
  • Per il servizio taxi, eventuale indicazione in ordine allo svolgimento del servizio mediante sostituzione alla guida per malattia, invalidità o sospensione della patente, mediante sostituzione alla guida come doppia guida ovvero come collaborazione familiare, nonché i dati relativi ai sostituti, dipendenti o collaboratori e ai contratti di lavoro;
  • Con riferimento ai contratti di durata di cui all’articolo 3, comma 2, la decorrenza, la durata, i soggetti e la sede del committente;
  • Numero di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n.21, con indicazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura tenutaria del registro.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, le imprese devono provvedere all’iscrizione nel Registro (RENT). In seguito ogni variazione dei dati inerenti i titoli abilitativi dovrà essere comunicata entro 30 giorni.

Al momento non sono previste sanzioni per la mancata o tardiva registrazione MA in caso di richiesta contributi, cambio auto, aggiornamento carta di circolazione ed ogni altra variazione, questa sarà subordinata all’iscrizione al RENT.

Il Registro sarà un Registro informatico gestito dal Centro Elaborazione Dati del Ministero a cui potrà accedere attraverso il Portale dell’automobilista ed il Portale del Trasporto.

Appena il decreto verrà approvato provvederemo ad informarvi, in quanto da tale data decorreranno i 90 giorni previsti per l’iscrizione. Si prevede che la piena operatività del RENT sarà decorsi 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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