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L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con Nota n. 1091 del 18 giugno 2024 e successiva Nota n. 1133 del 24 giugno 2024 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle nuove disposizioni indicate dal Decreto PNRR.

Di seguito vengono illustrati i principali cambiamenti.

CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE nelle forme di somministrazione, appalto e distacco illeciti.

Reintroduzione del reato penale: Le fattispecie di somministrazione, appalto e distacco illeciti, già depenalizzate, sono nuovamente considerate reato penale punibile con la pena dell'arresto o dell'ammenda, anche in forma congiunta.

Aumento delle ammende: Le ammende base sono aumentate del 20% rispetto a quanto previsto dalla Legge n. 145/2018. Per il lavoro nero, la sanzione massima (c.d. maxisanzione) è stata elevata dal 20% al 30%.

Prescrizione obbligatoria: Prima di irrogare la sanzione penale, gli ispettori del lavoro devono obbligatoriamente tentare di sanare l'irregolarità intimando al datore di lavoro di regolarizzare la posizione dei lavoratori.

Limiti minimi e massimi per le sanzioni pecuniarie: L'ammenda non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.

RECIDIVA IN MATERIA DI LAVORO IRREGOLARE

Il Decreto PNRR ha introdotto alcune modifiche al regime sanzionatorio per la recidiva in materia di lavoro irregolare, creando una parziale sovrapposizione tra diverse disposizioni normative. Per fare chiarezza, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcune precisazioni con la Nota n. 1133 del 24 giugno 2024.

Schema riepilogativo:

NormaDescrizioneMaggiorazione
D.Lgs. n. 276/2003, art. 18, comma 5-quaterSanzioni per somministrazione, appalto e distacco illeciti+20% se nei 3 anni precedenti il datore di lavoro ha avuto sanzioni penali per gli stessi illeciti
Legge n. 145/2018, art. 1, comma 445, lett. e)Aumento generale delle sanzioni+20% se nei 3 anni precedenti il datore di lavoro ha avuto sanzioni amministrative per qualunque illecito previsto dalla Legge n. 145/2018

AGGRAVANTI PER SFRUTTAMENTO DI MINORI

In caso di sfruttamento dei minori, con il PNRR vengono aumentate le tipologie di sanzioni, ma le aggravanti introdotte dal Decreto Legislativo n. 216/2011 non vengono modificate.

Pena detentiva o ammenda: In presenza di un'aggravante per sfruttamento di minori, il giudice può scegliere di applicare la pena detentiva, l'ammenda o entrambe.

Prescrizione: Anche in presenza dell'aggravante, la prescrizione per i reati di sfruttamento di minori è regolata dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 758/1994.

Ammenda in caso di ottemperanza: Se il datore di lavoro ottempera alle prescrizioni dell'ispettore del lavoro, l'ammenda sarà pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva.

Limiti minimi e massimi per le sanzioni pecuniarie: Per le ipotesi punite con pene pecuniarie proporzionali, l'importo da irrogare deve comunque essere compreso tra 5.000 e 50.000 euro.