
Fringe Benefits 2024: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate, con Circ. 7 marzo 2024 n. 5, ha fornito rilevanti chiarimenti in materia di reddito di lavoro dipendente con particolare riferimento alle misure fiscali per il welfare aziendale previste dalla Legge di Bilancio 2024.
Come
ormai noto, limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga
all' art. 51, c.3, TUIR, è stato previsto un innalzamento
della soglia di esenzione da
258 euro a
1.000 o 2.000 euro,
a seconda che il lavoratore dipendente abbia o meno figli fiscalmente
a carico.
A questa prima novità, seppur già presente in diverse sfaccettature negli anni precedenti, si accompagna la significativa estensione dell'ambito di applicazione dei cosiddetti fringe benefit che, a partire dal 2024, potrà includere per tutti i lavoratori dipendenti:
1) “le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale”;
2) l'erogazione diretta o il rimborso delle spese per l'affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
In riferimento al punto 2 l'Agenzia chiarisce che la nozione di “abitazione principale” utilizzata ai fini degli artt. 15, c. 1, lett. b) e 16 TUIR, possa essere estesa anche all'ambito del “welfare”, per cui il concetto di “prima casa” può essere definito come l'abitazione nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorino abitualmente.
A tal fine, rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata, con la quale il contribuente potrà attestare anche di dimorare abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici e che l'agevolazione “spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare”.
Per quanto attiene in senso stretto alle spese rimborsabili, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto, a mezzo della circolare in parola, che siano rimborsabili:
- le spese sostenute per un contratto di affitto, ai fini delle quali si considerare il canone risultante dal contratto di locazione registrato e pagato nell'anno;
- le spese relative agli interessi sul mutuo.
Laddove il datore di lavoro intenda procedere con l'erogazione o il rimborso delle predette spese, dovrà acquisire una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti il ricorrere, in capo al lavoratore, dei presupposti previsti dalla normativa in oggetto.