DDL LAVORO 2024
Il Disegno di Legge sul Lavoro 2024, attualmente in discussione presso le Camere, introduce alcune variazioni normative in materia di diritto del lavoro. Le disposizioni contenute nel provvedimento, pur essendo suscettibili di modifiche nel corso dell'iter parlamentare, mirano a ridisegnare alcuni fondamentali aspetti del rapporto di lavoro e a confermarne altri.
Di seguito alcune modifiche/conferme che potrebbero essere approvate.
Assenza ingiustificata e dimissioni - L'assenza ingiustificata e prolungata del lavoratore oltre i 15 giorni equivale a una dimissione volontaria, salvo che non siano dimostrabili cause di forza maggiore o altri motivi legittimi. Il datore di lavoro ha l'obbligo di segnalare tali assenze all'Ispettorato del lavoro per i dovuti controlli.
Periodo di prova per i tempi determinati - Salvo accordi collettivi più favorevoli, il periodo di prova ha una durata di un giorno lavorativo ogni quindici giorni di calendario a partire dall'inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, il periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per contratti fino a sei mesi, e a trenta giorni per contratti tra sei e dodici mesi.
Norma di interpretazione autentica delle attività stagionali - Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 81/2015, la nozione di "attività stagionale" va interpretata in senso ampio, includendo non solo quelle espressamente indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1525/1963, ma anche quelle attività caratterizzate da periodi specifici dell'anno che presentano picchi di lavoro, come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Lavoro Agile - Permane l'obbligo per le aziende di notificare telematicamente al Ministero del Lavoro l'avvio o le variazioni dei periodi di smart working dei propri dipendenti entro cinque giorni lavorativi.