Dal 12 Gennaio 2025 nuovo periodo di prova per i tempi determinati
Il Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) ha precisato le norme sul periodo di prova nei contratti a tempo determinato, integrando l'articolo 7 del Decreto Trasparenza (D.lgs 104/2022) e fornendo indicazioni più dettagliate sulla sua durata.
Per cui a decorrere dal 12 Gennaio 2025 per le assunzioni a tempo determinato il periodo di prova previsto nel contratto di assunzione sarà stabilito, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, come segue:
- in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro;
- in ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni, e non può essere superiore a:
15 giorni per i contratti con durata non superiore (e, quindi, fino) a 6 mesi,
30 giorni per quelli con durata superiore a 6 mesi e inferiori a 12 mesi.
Si fa presente che qualora vi sia sopravvenienza di eventi, quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell’assenza.
Inoltre in caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.