Alluvione: sistema di rimborso straordinario del contributo ambientale Conai
Il CONAI, d’intesa con tutti i Consorzi di Filiera, ha ritenuto di intervenire con una serie di iniziative a sostegno delle imprese interessate dall’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi nel maggio scorso che hanno riguardato i territori delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Pesaro e Urbino e alcuni comuni della provincia di Firenze.
In particolare, sono state immediatamente sospese le azioni di recupero del credito nei confronti di tali imprese e concessi temporanei sgravi amministrativi ad alcuni consorziati che avevano richiesto il rimborso del contributo ambientale assolto su imballaggi esportati nel 2022.
Da ultimo è stato introdotto anche un sistema straordinario di rimborso del contributo ambientale Conai assolto nel periodo maggio/agosto 2023 dalle imprese utilizzatrici aventi sedi operative nelle citate zone.
L’importo massimo messo a disposizione dal sistema consortile è di circa 12,4 milioni di euro. Questi i termini essenziali dell’iniziativa:
- il riconoscimento del rimborso è riservato alle imprese con sede operativa nei territori alluvionati individuati dal Decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023 (cd. “DL Alluvioni”) e s.m.i.. Sono quindi escluse le imprese che hanno la sola sede legale senza stabilimenti, uffici amministrativi e/o, magazzini nei medesimi territori;
- la richiesta di rimborso deve essere presentata dal 1° ottobre 2023 al 31 marzo 2024 attraverso la modulistica che CONAI metterà a disposizione delle aziende che faranno pervenire una manifestazione d’interesse all’indirizzo infocontributo@conai.org;
- il rimborso sarà riconosciuto dal CONAI fino a concorrenza dell’importo di contributo ambientale assolto sugli imballaggi vuoti o pieni acquistati dal 1° maggio al 31 agosto 2023. In un’ottica di valutazione costi benefici, è stata prevista una soglia minima di 200 € per materiale/procedura di dichiarazione CAC, al di sotto della quale CONAI non riconoscerà il rimborso (in analogia con le procedure di rimborso già previste per gli esportatori di imballaggi);
- il contributo ambientale sui quantitativi di imballaggi oggetto di rimborso per il periodo maggio-agosto 2023: i) non potrà essere superiore a quello assolto dalla stessa impresa nel medesimo quadrimestre (maggio-agosto) del 2022; ii) non potrà riguardare il contributo riaddebitato ai clienti dalla stessa impresa (esplicitamente o mediante incorporazione nel prezzo di vendita delle merci o degli imballaggi).
Per le aziende di nuova costituzione e che non abbiano il citato quadrimestre 2022 come riferimento, il limite sarà parametrato ad 1/3 del CAC complessivamente assolto nei dodici mesi precedenti a quello di presentazione della domanda di rimborso. In caso di CAC assolto su imballaggi “pieni” è necessaria un’attestazione del fornitore delle merci analoga a quella già prevista per i rimborsi agli esportatori abituali.
Per qualsiasi chiarimento in merito alla presente è possibile contattare il Numero Verde 800337799 o scrivere a infocontributo@conai.org.
In allegato l’informativa CONAI