
Comunicazione lavori usuranti - obbligo entro il 01/04/2024
Ai sensi del D.Lgs. n. 67 del 21/04/2011 recante disposizioni per “l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti” entro il 01/04/2024 i datori di lavoro, o loro intermediari, devono procedere alla comunicazione telematica dei lavoratori che svolgono mansioni particolarmente faticose o pesanti, in particolare dei LAVORATORI NOTTURNI.
La comunicazione è obbligatoria per tutti coloro che impiegano lavoratori notturni identificati nelle seguenti categorie:
- Lavoratori a turni, di cui all’articolo 1 comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 66 del 08/04/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2 (ovvero periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), per almeno 6 ore per un minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 giorni per i lavoratori che maturano i requisiti per l’accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 oppure non inferiore a 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
- Lavoratori nottuni continuativi che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all’art. 1 comma 2 lettera d) del D.Lgs.n. 66/2003, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
Inoltre, è previsto anche l'invio di una comunicazione a titolo di “monitoraggio” per le seguenti attività:
- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
- conducenti di veicoli pesanti (capienza complessiva non inferiore a 9 posti) adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
- lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”, nei settori produttivi individuati per mezzo delle voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui alla tabella allegata al citato Decreto Legislativo.
Si ricorda infine, che un obbligo di comunicazione specifica insorge qualora il datore di lavoro inizi a svolgere delle attività in linea catena. In tal caso, il datore deve comunicare lo svolgimento di tali attività, entro 30 giorni dall'inizio delle medesime.
Si precisa che per l'omesso invio della comunicazione di lavoratori notturni come sopra identificati, è prevista una sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 1500,00, mentre per tutte le altre tipologie di attività usuranti non è prevista sanzione trattandosi di comunicazione a carattere di “monitoraggio”.