Servizi e Terziario

Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria

La Legge Regionale Emilia-Romagna n. 22/2019 ha introdotto l’Istituto della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria per tutte le strutture sanitarie non soggette all’obbligo di autorizzazione al funzionamento.


La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1919/2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna il 20 dicembre 2023, ha individuato le strutture sanitarie da assoggettare alla sola comunicazione di svolgimento di attività sanitaria.

Le strutture coinvolte sono gli studi medici, gli studi associati, i "poli studi" o gli studi multidisciplinari e di altre professioni sanitarie, caratterizzati da minore complessità clinica ed organizzativa rispetto alle strutture soggette ad autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria.

Modalità e Termini di Comunicazione Le strutture attivate dopo il 20 dicembre 2023 devono presentare la comunicazione utilizzando la modulistica specifica. (MODULO_8_strutture_non_operanti_al_20.12.2023)

Per le strutture già operanti al 20 dicembre 2023, la comunicazione deve essere presentata entro il 19 marzo 2024. (MODULO_8-BIS_strutture_operanti_al_20.12.2023).

La comunicazione deve essere inviata al Comune competente che la trasmetterà al Dipartimento di sanità pubblica dell’Azienda USL e al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento.

Requisiti della Struttura

Strutture attivate dopo il 20 dicembre 2023

Per le strutture attivate dopo il 20 dicembre 2023, in fase di presentazione della Comunicazione il

professionista (o i professionisti in caso di “poli studio” o studio associato) dovranno dichiarare il possesso dei

requisiti per l’apertura dello studio, in particolare:

• Locale adibito a studio medico e di altre professioni sanitarie con superficie di norma pari a 12 mq;

• Locale/spazio di attesa adeguatamente arredato, con numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività (il locale/spazio può essere in comune con quello riservato alle attività amministrative);

• Servizio igienico per utenti e per il personale.

All’istanza di Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. titoli di studio;

2. fotocopia del documento di riconoscimento (fronte/retro);

3. il piano/procedure con gli obiettivi relativi alla prevenzione e controllo delle infezioni, se pertinente;

4. la pianta planimetrica quotata in scala minima 1:100 con layout delle attrezzature (qualora possedute) e degli arredi; la destinazione d'uso dei singoli locali, degli spazi ove sono svolte le attività, lunghezza, larghezza, altezza netta, superficie e rapporti di areo-illuminazione dei singoli locali (la planimetria deve essere presentata in formato PDF/A).

Le strutture dovranno inoltre disporre presso lo studio dei documenti attestanti:

1. il possesso della documentazione relativa alla conformità e alle verifiche dell’impianto elettrico, ai sensi delle normative di settore, nonché, la planimetria indicante la classificazione dei locali ad uso medico secondo la norma CEI di riferimento, se applicabile;

2. il possesso della documentazione relativa alla conformità delle apparecchiature biomediche in uso, nonché il loro elenco ed anno di immatricolazione, qualora possedute ed utilizzate;

3. il contratto di smaltimento dei rifiuti sanitari, qualora prodotti.

Strutture già attivate al 20 dicembre 2023

Gli studi medici e le altre professioni sanitarie già operanti al 20 dicembre 2023 dovranno allegare all’istanza di comunicazione di svolgimento dell’attività sanitaria la seguente documentazione:

1. titoli di studio;

2. fotocopia del documento di riconoscimento (fronte e retro);

Le strutture dovranno inoltre disporre presso lo studio dei documenti attestanti:

1. Piano/procedure con gli obiettivi relativi alla prevenzione e controllo delle infezioni, se pertinente;

2. Pianta planimetrica quotata in scala minima 1:100 con layout delle attrezzature (qualora possedute) e degli arredi; la destinazione d'uso dei singoli locali, degli spazi ove sono svolte le attività, lunghezza, larghezza, altezza netta, superficie e rapporti di areo-illuminazione dei singoli locali (la planimetria deve essere presentata in formato PDF/A);

3. Il possesso della documentazione relativa alla conformità e alle verifiche dell’impianto elettrico, ai sensi delle normative di settore, nonché, la planimetria indicante la classificazione dei locali ad uso medico secondo la norma CEI di riferimento, se applicabile;

4. il possesso della documentazione relativa alla conformità delle apparecchiature biomediche in uso, nonché il loro elenco ed anno di immatricolazione, qualora possedute ed utilizzate;

5. Il contratto di smaltimento dei rifiuti sanitari, qualora prodotti.

Le strutture già avviate al 20 dicembre 2023 possono fruire di specifiche deroghe strutturali fino al verificarsi di un ampliamento di natura edilizia, in particolare:

• La superficie del locale operativo nel quale viene erogata la prestazione può essere inferiore a 12 mq, ma comunque, non inferiore a 9 mq;

• il servizio igienico può essere in comune tra utenti e personale.

Non vi sono deroghe rispetto alla presenza del locale/spazio attesa, che deve essere adeguatamente arredato, con numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività (il locale/spazio può essere in comune con quello riservato alle attività amministrative). Chi non avesse uno spazio d’attesa dovrà comunicare nella mail che il distanziamento temporale tra un paziente e l’altro rende non necessario tale locale. Qualora non sia garantito il rispetto nemmeno dei requisiti in deroga, gli studi avranno tempo fino al 17 giugno 2024 per effettuare gli adeguamenti.

In allegato i modelli di comunicazione

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