Compro oro: gli obblighi degli operatori
Con il D.lgs. 92/2017 sono stati definiti gli obblighi cui gli operatori compro oro devono attenersi per esercitare la loro attività. La nuova regolamentazione mira ad arginare il fenomeno del sommerso e delle attività criminali.
Tra le novità più importanti l'introduzione del Registro degli operatori compro oro, cui è obbligatorio iscriversi per esercitare l'attività, il Registro degli operatori compro oro - tenuto e gestito dall' OAM (Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi)
L'iscrizione al Registro è necessaria per poter esercitare l'attività di compro oro, e per iscriversi occorre innanzitutto essere muniti di PEC e iscriversi al portale OAM.
Il D.lgs. 92/2017 fissa determinati obblighi in capo agli operatori compro oro:
- identificazione della clientela: gli operatori compro oro, prima di eseguire l'operazione, devono identificare il cliente, secondo le modalità previste dal decreto antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007);
- limite uso contante: per le operazioni di importo pari o superiore a 500 Euro è necessario utilizzare esclusivamente mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell'operazione e la sua univoca riconducibilità al disponente. L'obbligo in questo caso sussiste indipendentemente dal fatto che l'acquisto o vendita dell'oggetto prezioso sia effettuato in un'unica operazione, o con più operazioni frazionate. ;
- tracciabilità: Gli operatori di compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente (bancario o postale) dedicato esclusivamente all'attività di compro oro. Per ogni operazione eseguita gli operatori devono predisporre una scheda (numerata progressivamente) i cui indicare:
- i dati identificativi del cliente,
- gli estremi della transazione effettuata con mezzi diversi dal denaro contante;
- una descrizione sulle caratteristiche dell'oggetto prezioso, sulla sua natura e qualità;
- la quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto;
- due fotografie in formato digitale dell'oggetto prezioso (con prospettive diverse);
- la data e l'ora dell'operazione;
- l'importo corrisposto e il mezzo di pagamento usato;
- la destinazione data all'oggetto completa dei dati identificativi: dell'altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto è stato ceduto, dell'operatore professionale a cui l'oggetto è stato venduto o ceduto per altre trasformazioni, delle fonderie/aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi a cui l'oggetto è stato ceduto.
Al termine dell'operazione l'operatore rilascia al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite;
- conservazione: gli operatori devono conservare i dati acquisiti per un periodo di 10 anni.
- segnalazioni operazioni sospette: gli operatori devono inviare alla UIF (Unità di informazioni finanziaria) le segnalazioni sospette, secondo le modalità stabile dal decreto antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007).