
Chiarimenti in merito alla dotazione di estintori nei veicoli adibiti al trasporto di persone
La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato con la Circolare 0015327 del 14/11/2017 nuove indicazioni relative alla dotazione di estintori nei veicoli adibiti a trasporto persone (quali autobus, minibus, scuolabus, pullman…) con numero di posti, incluso il conducente, superiore a 9 (quindi con 10 o più).
Questa Circolare fa seguito alla normativa di riferimento vigente in materia, cioè il Decreto Ministeriale 18 aprile 1977. In particolare, in base al numero di posti sarà quindi necessario posizionare:
- Nei veicoli da 10 a 30 posti compresi: Almeno N°1 estintore a base d’acqua, compresi gli estintori a schiuma, con carica nominale non inferiore a 6 litri OPPURE N°1 estintore ad anidride carbonica (CO2) con carica nominale non inferiore a 2 Kg.
- Nei veicoli con più di 30 posti: Almeno N°1 estintore a base d’acqua, compresi gli estintori a schiuma, con carica nominale non inferiore a 6 litri OPPURE N°2 estintori ad anidride carbonica (CO2) con carica nominale non inferiore a 2 Kg ciascuno.
Tale nuovo chiarimento stabilisce e specifica come nei suddetti mezzi di trasporto non devono assolutamente essere posizionati estintori a polvere, oltre a quelli che possono sviluppare gas velenosi, come già previsto dal Decreto Ministeriale 18 aprile 1977.
Si ricorda infine che a bordo di tutti i suddetti veicoli deve essere posta almeno una cassetta di primo soccorso.