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Bilanci abbreviati e micro con nuovi limiti dimensionali

Il DLgs. 6 settembre 2024 n. 125, che ha recepito la direttiva 2022/2464/Ue in materia di rendicontazione di sostenibilità, che entra in vigore dal 25 settembre, è intervenuto anche sui limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro e per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato. 

In dettaglio, viene modificato l’art. 2435-bis comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro, prima 4.400.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro, prima 8.800.000 euro;
  •  50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio

Viene modificato l’art. 2435-ter comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate micro imprese quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro, prima 175.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro, prima 350.000 euro;
  • 5 dipendenti occupati in media durante l’esercizio

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