
Auto ad uso promiscuo
La legge di Bilancio 2025 modifica la disciplina fiscale e previdenziale delle auto aziendali concesse in uso promiscuo, passando dal riferimento al valore delle emissioni alla esclusiva tipologia di alimentazione del veicolo: veicoli elettrici e ibridi plug-in, alimentazione tradizionale. Manca, tuttavia, una norma transitoria, tra il previgente regime fiscale e quello in vigore dal 1° gennaio 2025, che può dar luogo a delle incertezze nell’applicazione delle nuove regole.
In particolare, la norma stabilisce che: “a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in”.”