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Conversione del decreto-legge "PNRR" - novità importanti su appalti e somministrazione

Il 30 aprile 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. Il decreto reca «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).» andando ad intervenire su diversi aspetti connessi al mercato del lavoro.


Al fine di garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e contrastare il lavoro nero e lo sfruttamento, il decreto in esame è intervenuto in materia di appalti e somministrazione.

Nello specifico nel caso di personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto deve essere riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente rappresentativo nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Viene inoltre confermata la solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore nell'assolvimento degli obblighi fiscali anche nelle ipotesi di somministrazione di manodopera, appalto e distacco.

Altra importante novità riguarda l'esercizio abusivo di attività di agenzia di somministrazione, ricerca e selezione del personale che diventa ora un reato penale. Di seguito si specificano le varie casistiche:

  • Chi usa lavoratori da agenzie non autorizzate rischia fino a un mese di arresto o una multa di 60€ per ogni lavoratore e giorno di lavoro.
  • In caso di appalto o distacco di manodopera irregolare, l'utilizzatore e il somministratore rischiano fino a un mese di arresto o una multa di 60€ per ogni lavoratore e giorno di lavoro.
  • Se la somministrazione è finalizzata a eludere leggi o contratti collettivi a favore dei lavoratori, la pena per il somministratore e l'utilizzatore aumenta fino a 3 mesi di arresto o 100€ di multa per ogni lavoratore e giorno di lavoro.

Le sanzioni sopra riportate, sono ulteriormente inasprite del 20% nel caso in cui vi sia reiterazione degli illeciti.