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Agenzia delle Entrate - chiarimenti sul trattamento integrativo speciale del settore turistico, ricettivo e termale

Con circolare del 29 agosto 2023 l'Agenzia delle Entrate interviene con chiarimenti in merito al trattamento integrativo speciale disciplinato dall'art. 39-bis del Decreto Lavoro, a favore dei lavoratori del settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale.


La Legge prevede che il trattamento integrativo speciale non concorre alla formazione del reddito ed è pari al 15% delle retribuzioni lorde percepite per le prestazioni lavorative di lavoro notturno (così come stabilito dal CCNL applicato) ed alle prestazioni di lavoro straordinario svolto nei giorni festivi, come previsto dal D.L.vo n.66/2003.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo in commento, il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale previa richiesta scritta da parte del dipendente, il quale deve dichiarare di non aver percepito, nell’anno 2022, un reddito di lavoro dipendente superiore a 40.000 euro.

La circolare in oggetto specifica che il sostituto d'imposta può erogare il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote non ancora erogate riferite a mesi precedenti.

Per permettere ai sostituti d'imposta di recuperare le somme erogate, il comma 4 dell'art. 39-bis prevede che gli stessi possano utilizzare l'istituto della compensazione in F24. A tale fine l'Agenzia ha istituito il nuovo codice tributo " 1702" denominato "credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordianrio effettuato nei giorni festivi" .